RLS: perché è una figura obbligatoria e fondamentale per la sicurezza in azienda
Il RLS, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, è una figura prevista dal D.Lgs. 81/2008 e rappresenta i lavoratori per tutti gli aspetti collegati alla salute e sicurezza sul lavoro. La sua presenza non è un elemento facoltativo del sistema aziendale di prevenzione: la legge stabilisce infatti che in tutte le aziende o unità produttive deve essere eletto o designato un RLS. Nelle realtà fino a 15 lavoratori il rappresentante è normalmente eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure individuato a livello territoriale o di comparto; nelle aziende con più di 15 lavoratori è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali aziendali oppure, in assenza, direttamente dai lavoratori.
Parlare di RLS significa parlare di partecipazione attiva dei lavoratori alla prevenzione. Il Ministero del Lavoro ricorda che il modello delineato dal Testo Unico è un modello partecipativo, nel quale il rappresentante dei lavoratori svolge una funzione consultiva e partecipativa dentro il sistema di sicurezza aziendale. Per questo il RLS non è una figura “formale”, ma un soggetto che contribuisce concretamente al miglioramento delle condizioni di lavoro e al dialogo tra lavoratori e datore di lavoro.
Qual è il ruolo del RLS
Il ruolo del RLS è definito soprattutto dall’art. 50 del D.Lgs. 81/2008. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza accede ai luoghi di lavoro, viene consultato preventivamente e tempestivamente sulla valutazione dei rischi, sulla programmazione della prevenzione e sulla designazione delle principali figure della sicurezza, riceve informazioni e documentazione aziendale relative ai rischi, partecipa alla riunione periodica, formula proposte e può anche rivolgersi alle autorità competenti se ritiene non adeguate le misure adottate in azienda. Su richiesta, riceve inoltre copia del DVR per l’espletamento della propria funzione.
In termini pratici, il RLS è il soggetto che porta dentro l’organizzazione aziendale il punto di vista dei lavoratori sui rischi reali, sulle criticità operative, sull’efficacia delle procedure e sulla concreta applicazione delle misure di prevenzione. Non sostituisce il datore di lavoro, l’RSPP o il medico competente, ma affianca il sistema aziendale con un compito di rappresentanza, consultazione e proposta che la legge riconosce espressamente.
Cosa può fare concretamente il RLS in azienda
Il RLS può intervenire in momenti molto concreti della vita aziendale. Può esaminare i temi legati alla valutazione dei rischi, chiedere chiarimenti sulle misure di prevenzione adottate, essere consultato sull’organizzazione della formazione, raccogliere segnalazioni dai lavoratori, partecipare alle verifiche e alle riunioni previste dalla normativa e formulare osservazioni in occasione di accessi ispettivi o controlli da parte delle autorità. La legge gli riconosce anche il diritto di ricevere il tempo, i mezzi e gli spazi necessari per svolgere il proprio incarico senza perdita di retribuzione, oltre alla tutela contro qualsiasi pregiudizio derivante dallo svolgimento della funzione.
Questo significa che il RLS non deve limitarsi a “esserci sulla carta”. Deve essere messo in condizione di operare davvero, perché il legislatore gli attribuisce funzioni precise e strumenti concreti. L’obbligo di consultazione da parte del datore di lavoro, richiamato sia dall’art. 18 sia dall’art. 50 del D.Lgs. 81/2008, conferma che il RLS è parte integrante del sistema di prevenzione aziendale e non una figura accessoria.
Perché il RLS deve svolgere davvero il suo incarico
Il RLS deve svolgere effettivamente il proprio ruolo perché la normativa sulla sicurezza punta su una prevenzione costruita anche attraverso il coinvolgimento dei lavoratori e dei loro rappresentanti. Il Ministero del Lavoro richiama espressamente, tra le misure generali di tutela, la partecipazione e la consultazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, insieme all’informazione e alla formazione adeguata. Quando il rappresentante è realmente coinvolto, l’azienda ha uno strumento in più per intercettare problemi organizzativi, procedure poco efficaci, rischi emergenti e criticità operative prima che si traducano in infortuni, contestazioni o non conformità.
Per questa ragione, nominare un RLS senza garantirgli formazione, consultazione e possibilità concreta di intervento non è coerente con l’impianto del Testo Unico. Il RLS è chiamato a partecipare alla prevenzione, a formulare proposte e ad avvertire il responsabile aziendale dei rischi individuati nel corso della sua attività. La sua funzione ha quindi un valore sia giuridico sia organizzativo.
Formazione RLS: cosa dicono le normative
La formazione del RLS non è regolata dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025. Lo stesso Accordo, come risulta dal suo campo di applicazione, riguarda i percorsi per lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro, RSPP/ASPP, coordinatori, ambienti confinati e attrezzature, ma non disciplina il corso RLS.
La regola corretta resta quella dell’art. 37, commi 10 e 11, del D.Lgs. 81/2008: il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto a una formazione particolare in materia di salute e sicurezza, riferita anche ai rischi specifici presenti negli ambiti in cui esercita la rappresentanza. Le modalità, la durata e i contenuti specifici sono stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale, ma la legge fissa alcuni paletti minimi inderogabili: 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e sulle conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La stessa disposizione demanda alla contrattazione collettiva nazionale la disciplina dell’aggiornamento periodico, precisando però che la durata non può essere inferiore a 4 ore annue nelle imprese da 15 a 50 lavoratori e a 8 ore annue nelle imprese con più di 50 lavoratori.
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