• Entro quando devo formare un lavoratore neo assunto?

Secondo l’Art. 36/37 del D.Lgs 81/08 la formazione dei neoassunti è uno degli obblighi fondamentali previsti dalla normativa vigente.

Il datore di lavoro deve formare i propri lavoratori entro massimo 60 giorni dopo l’assunzione, intesi come il tempo massimo entro il quale il lavoratore deve concludere il percorso formativo. Tale obbligo di formazione dei lavoratori è regolato dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011, dove al punto 10 sono riportate le disposizioni transitorie di prima applicazione: “Il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all’assunzione. In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima della adibizione del dirigente, del preposto o del lavoratore alle proprie attività, il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione”.

  • Se supero la scadenza devo rifare il corso completo?

La Formazione Generale Lavoratori è un corso della durata di 4 ore e uguale per tutti i settori ATECO. Tale formazione costituisce un credito formativo permanente, ovvero che rimane per tutta la vita professionale del lavoratore e non necessita di aggiornamento.

La formazione specifica ha una durata differenziata in base al settore ATECO di appartenenza dell’azienda e non costituisce un credito formativo permanente, quindi è soggetto ad aggiornamento che in questo tipo di formazione è quinquennale. Oltre tale data, il ritardo nell’effettuazione dell’aggiornamento è sanzionabile ma è comunque valido dopo il suo completamento.

  • Sono obbligato a richiedere la collaborazione all’organismo paritetico? Come si fa?

L’art. 37 del D.Lgs 81/2008 chiarisce che: “la formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro[..]“, ovvero che la richiesta di collaborazione con gli organismi paritetici è prevista solo per la formazione dei lavoratori e dei RLS.

Il datore di lavoro non è obbligato ad effettuare la formazione necessariamente con gli organismi paritetici, ma solo a metterli a conoscenza della volontà di organizzare un’attività formativa. La comunicazione deve essere mandata almeno 15 giorni prima dell’inizio dei corsi. In caso di silenzio il datore di lavoro potrà procedere autonomamente all’organizzazione dell’attività di formazione.

  • è obbligatorio l’aggiornamento? Quanto dura?

Secondo quanto stabilito dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/11, i lavoratori di tutti i macrosettori ATECO sono tenuti a frequentare un corso di aggiornamento della durata di 6 ore ogni 5 anni, dopo aver ricevuto un’iniziale formazione generale e specifica.

  • Quanto dura il corso di formazione specifica?

L’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 prevede che tutti i lavoratori siano sottoposti ad una formazione generale di 4 ore seguita da una formazione specifica dalla durata variabile a seconda del settore ATECO di appartenenza dell’azienda:

  • Formazione Specifica per i settori della classe di rischio basso: 4 ore
  • Formazione Specifica per i settori della classe di rischio medio: 8 ore
  • Formazione Specifica per i settori della classe di rischio alto: 12 ore

Per trovare il codice ATECO corrispondente alla propria azienda cliccare qui: ATECO

  • Se il lavoratore cambia mansione deve seguire una nuova formazione?

Secondo il comma 4 dell’art. 37 del D.lgs. 81/08, l’obbligo formativo è previsto in caso:

“a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;

b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;

c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.”

La nota del Ministero chiarisce che “la necessità di integrare la formazione del lavoratore nel caso in cui lo stesso venga trasferito nell’ambito della stessa azienda andrà dunque valutata in considerazione della prestazione di lavoro nel nuovo servizio (reparto o ufficio) al quale è trasferito, che potrebbe esporre il lavoratore a rischi sui quali non è stato precedentemente formato (ad es. nuove procedure operative e di emergenza da seguire), avendo riferimento anche al luogo in cui essa è ubicata”

IL CORSO DI FORMAZIONE GENERALE È OBBLIGATORIO?
Sì, L’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 dichiara che tutti i lavoratori devono seguire il corso di Formazione Generale della durata di 4 ore.

NELLE SOCIETÀ DI PERSONE I SOCI DEVONO ESSERE FORMATI COME I LAVORATORI?
Nelle società di persone i soci sono considerati come datori di lavoro alla pari e, se prestano attività lavorativa per conto della società stessa, risultano essere, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 81/2008 ed ai fini della applicazione dello stesso decreto, anche equiparati a lavoratori subordinati per cui la società dovrà provvedere ad attuare nei loro confronti tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dovrà quindi provvedere alla formazione sulla sicurezza dei lavoratori sia generale che specifica.

CHE DOCUMENTI POSSO CONSULTARE IN MERITO ALLA FORMAZIONE DEI LAVORATORI?
La normativa che regola la formazione dei lavoratori è la seguente:

Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n. 81, o “Testo Unico per la Sicurezza del Lavoro“: un provvedimento normativo che è stato emanato al fine di riordinare e coordinare, all’interno di un unico testo, tutte le norme in materia di salute e di sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro.
Gli accordi stato regioni disciplinano la formazione prevista dal Testo Unico:

Accordo Stato/Regioni del 21 Dicembre 2011 (“accordo [..] sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi..”);
Accordo Stato/Regioni del 22 Febbraio 2012 (“accordo [..] concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori..”);
Accordo Stato/Regioni 7 Luglio 2016 (“accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi..”);
QUALI SONO GLI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO IN MATERIA DI SICUREZZA?
Il D.Lgs. 81/08 stabilisce che il datore di lavoro è la prima figura incaricata di garantire la sicurezza sul lavoro e sulla quale ricade dunque l’obbligo del mantenimento dei livelli della stessa e della formazione dei dipendenti. Il datore di lavoro ha l’obbligo di evitare che probabili e possibili pericoli dovuti all’esercizio dell’attività all’interno dell’azienda possano tradursi in rischi per i lavoratori che vengono assunti per il compimento di tale attività.

Al datore di lavoro sono equiparati i dirigenti ed i preposti che organizzano tutte le attività svolte dai lavoratori, per i quali il Testo Unico in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro stabilisce che essi oltre ad adottare tutte le misure di sicurezza necessarie per la tutela dei dipendenti, devono anche informare gli stessi sui rischi specifici cui sono esposti, devono insegnare le norme fondamentali di prevenzione e devono addestrare i lavoratori all’utilizzo corretto dei mezzi e degli strumenti di protezione.

FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
Secondo quanto riportato dal Testo Unico per la sicurezza del Lavoro tutti i soggetti coinvolti nella sicurezza sul lavoro sono da informare e da formare sui rischi presenti e le misure di prevenzione e protezione da adottare. Le informazioni e le istruzioni d’uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati. La differenza tra formazione, informazione e addestramento può essere intesa nel seguente modo:

Formazione: percorso educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori le conoscenze e procedure necessarie per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda oltre che la capacità di identificazione, riduzione e gestione dei rischi.
Informazione: insieme delle attività finalizzate a fornire conoscenze utili all’identificazione, riduzione e gestione dei rischi all’interno dell’ambiente di lavoro;
Addestramento: insieme delle attività pratiche volte a far apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro.