Con la Circolare n. 674 del 15 gennaio 2026, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha fornito importanti chiarimenti in merito all’inquadramento delle attività di bar e ristorazione ai fini della prevenzione incendi, distinguendole dai locali di pubblico spettacolo.
L’obiettivo del documento è garantire uniformità applicativa su tutto il territorio nazionale, chiarendo quando un bar o ristorante è soggetto agli adempimenti previsti dal D.P.R. 151/2011.
Bar e ristoranti: attività normalmente escluse dal D.P.R. 151/2011
Secondo quanto ribadito nella circolare, bar e ristoranti non rientrano tra le attività soggette agli adempimenti del D.P.R. 151/2011.
L’assoggettabilità può tuttavia derivare dalla presenza di impianti o strutture rientranti tra le attività elencate nell’Allegato I del regolamento, come ad esempio centrali termiche con potenzialità superiore a 116 kW o altre installazioni soggette a controllo di prevenzione incendi.
In tali casi, l’obbligo non è connesso all’attività di somministrazione in sé, ma alla presenza di attività accessorie soggette.
Quando un bar o ristorante diventa “locale di pubblico spettacolo”
La circolare chiarisce che l’assoggettabilità agli obblighi antincendio dipende dalla prevalenza dell’intrattenimento rispetto alla somministrazione.
Ad esempio, bar con musica dal vivo o karaoke restano attività di ristorazione se l’intrattenimento è accessorio e non prevalente, non sono previsti spazi specificamente dedicati e non si superano determinate soglie di affollamento (indicativamente 100 occupanti).
Diversamente, quando l’intrattenimento diventa prevalente – come nei locali con pista da ballo o layout modificato per ospitare spettacoli – l’attività può essere classificata come locale di pubblico spettacolo.
In tal caso trovano applicazione:
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il D.M. 19 agosto 1996;
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il D.M. 22 novembre 2022 (Regola Tecnica Verticale V.15 del Codice di prevenzione incendi);
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il D.P.R. 151/2011, attività n. 65 dell’Allegato I.
Obblighi di prevenzione incendi e piano di emergenza
Anche quando non soggetti a regole tecniche specifiche, bar e ristoranti devono rispettare gli obblighi generali di sicurezza antincendio previsti dal D.M. 3 settembre 2021, che disciplina i criteri generali per la gestione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.
In particolare, il datore di lavoro deve:
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effettuare la valutazione del rischio incendio;
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adottare le misure di prevenzione e protezione adeguate;
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predisporre il piano di emergenza nei casi previsti dalla normativa.
Il piano di emergenza è obbligatorio quando il locale:
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occupa almeno 10 lavoratori;
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accoglie più di 50 persone contemporaneamente;
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rientra tra le attività soggette al D.P.R. 151/2011.
Verifica della posizione antincendio
La corretta qualificazione dell’attività è essenziale per individuare gli adempimenti applicabili ed evitare errori interpretativi.
Per una verifica puntuale della posizione della tua attività e per valutare eventuali obblighi in materia di prevenzione incendi, è possibile richiedere una consulenza tecnica dedicata.
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