Con la Circolare n. 674 del 15 gennaio 2026, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha fornito importanti chiarimenti in merito all’inquadramento delle attività di bar e ristorazione ai fini della prevenzione incendi, distinguendole dai locali di pubblico spettacolo.

L’obiettivo del documento è garantire uniformità applicativa su tutto il territorio nazionale, chiarendo quando un bar o ristorante è soggetto agli adempimenti previsti dal D.P.R. 151/2011.

Bar e ristoranti: attività normalmente escluse dal D.P.R. 151/2011

Secondo quanto ribadito nella circolare, bar e ristoranti non rientrano tra le attività soggette agli adempimenti del D.P.R. 151/2011.

L’assoggettabilità può tuttavia derivare dalla presenza di impianti o strutture rientranti tra le attività elencate nell’Allegato I del regolamento, come ad esempio centrali termiche con potenzialità superiore a 116 kW o altre installazioni soggette a controllo di prevenzione incendi.

In tali casi, l’obbligo non è connesso all’attività di somministrazione in sé, ma alla presenza di attività accessorie soggette.

Quando un bar o ristorante diventa “locale di pubblico spettacolo”

La circolare chiarisce che l’assoggettabilità agli obblighi antincendio dipende dalla prevalenza dell’intrattenimento rispetto alla somministrazione.

Ad esempio, bar con musica dal vivo o karaoke restano attività di ristorazione se l’intrattenimento è accessorio e non prevalente, non sono previsti spazi specificamente dedicati e non si superano determinate soglie di affollamento (indicativamente 100 occupanti).

Diversamente, quando l’intrattenimento diventa prevalente – come nei locali con pista da ballo o layout modificato per ospitare spettacoli – l’attività può essere classificata come locale di pubblico spettacolo.

In tal caso trovano applicazione:

  • il D.M. 19 agosto 1996;

  • il D.M. 22 novembre 2022 (Regola Tecnica Verticale V.15 del Codice di prevenzione incendi);

  • il D.P.R. 151/2011, attività n. 65 dell’Allegato I.

Obblighi di prevenzione incendi e piano di emergenza

Anche quando non soggetti a regole tecniche specifiche, bar e ristoranti devono rispettare gli obblighi generali di sicurezza antincendio previsti dal D.M. 3 settembre 2021, che disciplina i criteri generali per la gestione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.

In particolare, il datore di lavoro deve:

  • effettuare la valutazione del rischio incendio;

  • adottare le misure di prevenzione e protezione adeguate;

  • predisporre il piano di emergenza nei casi previsti dalla normativa.

Il piano di emergenza è obbligatorio quando il locale:

  • occupa almeno 10 lavoratori;

  • accoglie più di 50 persone contemporaneamente;

  • rientra tra le attività soggette al D.P.R. 151/2011.

Verifica della posizione antincendio

La corretta qualificazione dell’attività è essenziale per individuare gli adempimenti applicabili ed evitare errori interpretativi.

Per una verifica puntuale della posizione della tua attività e per valutare eventuali obblighi in materia di prevenzione incendi, è possibile richiedere una consulenza tecnica dedicata.

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